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CAP. I
COSTITUZIONE - SCOPI
Art. 1
Nel Comune di Borbona è costituita una
associazione pro-loco, denominata “Pro-Loco Borbona”. La Pro-Loco
agisce in collegamento e con il coordinamento dell’Ente Provinciale
Turismo di Rieti.
Art. 2
Gli scopi principali che la Pro-Loco
si propone sono:
a)
Promuovere tutte le
iniziative (miglioramento estetico della località, tutela e
valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali,
incremento dell’attrezzatura ricettiva, miglioramento degli impianti
igienico-sanitari, lotta contro i rumori, ecc…) intese ad
incrementare il movimento turistico della località ed a rendere più
confortevole il soggiorno ai forestieri che la frequentano;
b)
Segnalare agli organi
competenti gli inconvenienti che si riscontrano nel Comune e che ne
pregiudichino il suo sviluppo turistico;
c)
Promuovere
festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli, gite, escursioni,
per attirare nella località turisti e dare svago e diletto a tutti
coloro che vi soggiornano; sono, quindi, escluse dalla competenza
della pro-loco quelle manifestazioni che non abbiano carattere
turistico che siano, comunque, estranee all’ambiente folkloristico,
artistico, alle tradizioni ed alle consuetudini del luogo;
d)
Istituire una sede
sociale ed eventualmente un ufficio di informazioni turistiche,
nonché circoli, parchi, impianti sportivi;
e)
Assolvere con la massima
diligenza, i compiti delegati dall’Ente Provinciale Turismo.
Art. 3
La pro-loco svolge la sua attività nel
territorio del Comune di Borbona.
Art. 4
La pro-loco dovrà sottoporre al
preventivo esame dell’Ente Provinciale Turismo di Rieti i programmi
di attività, per ciascun anno, con la dimostrazione dei mezzi di
finanziamento.
Art. 5
La pro-loco è apolitica e svolge
funzioni esclusivamente di carattere turistico.
CAP. II
SOCI
Art. 6
Sono soci della pro-loco tutti coloro
che ne facciano richiesta scritta al Consiglio, che decide a
maggioranza; contro la decisione del Consiglio è ammessa, entro 15
(quindici) giorni dalla notifica, ricorso al Presidente dell’Ente
Provinciale Turismo di Rieti che decide in via definitiva.
Art. 7
I Soci si dividono in benemeriti,
sostenitori e ordinari.
Sono Soci benemeriti coloro che
versano una quota annua non inferiore a 3 (tre) volte la quota del
Socio ordinario; sono Soci sostenitori coloro che versano una quota
annua non inferiore a 2 (due) volte la quota del Socio ordinario;
sono Soci ordinari coloro che versano la quota annua stabilità dal
Consiglio Direttivo.
Le quote debbono essere versate entro
il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.
Art. 8
I Soci hanno diritto:
a)
A frequentare i locali
dell’associazione;
b)
A partecipare alle
Assemblee ordinarie e straordinarie;
c)
Ad eleggere i membri del
Consiglio.
Ogni socio, in regola con il pagamento
delle quote sociali, ha diritto ad un voto.
Art. 9
La qualifica di Socio si perde per
dimissioni, per morosità, per indegnità. In quest’ultimo caso,
decide il Consiglio a maggioranza dei componenti; contro tale
decisione è ammesso ricorso, entro 15 (quindici) giorni dalla
notifica, al Presidente dell’Ente Provinciale Turismo di Rieti che
decide in via definitiva.
CAP. III
ORGANI
Art. 10
Gli organi della pro-loco sono:
a)
L’Assemblea generale dei
soci;
b)
Il Consiglio;
c)
Il Presidente;
d)
Il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Art. 11
L’Assemblea è composta di tutti i
Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 12
L’Assemblea si riunisce ordinariamente
due volte l’anno; entro il 30 (trenta) ottobre, per l’esame del
bilancio preventivo ed entro il 31 (trentuno) marzo, per l’esame del
conto consuntivo; straordinariamente quando lo deliberi, a
maggioranza assoluta, il Consiglio o ne faccia richiesta almeno un
terzo dei Soci.
Art. 13
Le convocazioni dell’assemblea
avvengono almeno otto giorni prima, mediante affissione di manifesti
pubblici all’esterno della Sede Sociale ed all’Albo del Comune e,
qualora sia possibile, mediante avviso al domicilio dei Soci.
Almeno dieci giorni prima, deve
esserne data comunicazione all’Ente Provinciale Turismo di Rieti che
potrà inviare un proprio rappresentante per assistere alla seduta.
Nell’avviso di convocazione deve
essere indicato;
a)
Il giorno, il luogo e
l’ora della prima e della seconda convocazione; quest’ultima dovrà
tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione;
b)
L’ordine del giorno.
Art. 14
Le adunanze dell’Assemblea sono valide
con l’intervento in proprio o per delega di almeno due terzi dei
Soci in prima convocazione, e in seconda con la partecipazione, e in
seconda con la partecipazione minima di un terzo dei Soci.
L’Assemblea delibera con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie è
richiesto, sia in prima che in seconda convocazione , il voto
favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci e la relativa delibera è
sottoposta alla rettifica dell’Ente Provinciale Turismo di Rieti.
Copia del verbale della riunione deve
essere inviato, entro 10 (dieci) giorni, all’Ente Provinciale
Turismo di Rieti.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e non
può ricevere più di due deleghe; la delega dovrà essere fatta per
iscritto.
Art. 15
Spetta all’Assemblea:
a)
Eleggere ogni tre anni i
membri del Consiglio ed i Revisori dei Conti;
b)
Discutere ed approvare i
programmi di attività elaborati dal Consiglio;
c)
Discutere ed approvare i
bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
d)
Deliberare le modifiche
dello Statuto.
Art. 16
Il Consiglio, composto da sette
membri, è eletto, con votazione a scrutinio segreto, dall’Assemblea;
di esso fa parte, quale membro di diritto, il Sindaco od un
assessore del Comune, all’uopo delegato.
Tutti i Soci, in regola con il
pagamento delle quote, sono elettori e possono essere eletti.
Risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di
voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
Il Consiglio dura in carica tre anni
ed i membri scaduti sono rieleggibili.
In caso di vacanza entrano a far parte
del Consiglio coloro che seguono, come numero di voti, gli eletti
nella ultima votazione.
Nel caso che la maggioranza dei membri
del Consiglio, per qualsiasi ragione, dovesse recedere dalla carica,
l’Ente Provinciale Turismo di Rieti potrà indire nuove elezioni o
nominare un Commissario straordinario.
Art. 17
Spetta al Consiglio:
a)
Eleggere a scrutinio
segreto e a maggioranza dei componenti, fra i suoi membri, il
Presidente ed il Vice Presidente; non possono assumere le suddette
cariche il Sindaco ed il suo delegato.
b)
La nomina del Presidente
e del Vice Presidente deve essere ratificata dall’Ente Provinciale
Turismo di Rieti; in caso di mancato accordo, dopo tre sedute del
Consiglio, l’Ente Provinciale del Turismo di Rieti potrà fare indire
nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario.
c)
Nominare il Segretario
dell’associazione, da scegliere fra i Soci della pro-loco, che non
ricoprano cariche nel Consiglio o nel Collegio dei Revisori;
d)
Promuovere tutte le
attività previste dallo Statuto;
e)
Predisporre i bilanci
preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all’esame
dell’Assemblea;
f)
Predisporre l’ordine del
giorno per le Assemblee e le relative convocazioni;
g)
Nominare i
rappresentanti dell’associazione in seno agli organismi ove tale
rappresentanza sia richiesta;
h)
Redigere e sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea i regolamenti di particolari
eventuali attività della pro-loco.
Art. 18
Il Consiglio si riunisce
ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il
Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno
due terzi dei membri.
Il Consiglio delibera a maggioranza
dei suoi membri.
Copie dei verbali delle riunioni del
Consiglio devono essere trasmesse, entro 10 (dieci) giorni all’Ente
Provinciale Turismo di Rieti.
In caso di carenza di funzionamento
del Consiglio, l’Ente Provinciale Turismo di Rieti.
In caso di carenza di funzionamento
del Consiglio, l’Ente Provinciale Turismo di Rieti, dopo opportuni
accertamenti, potrà indire nuove elezioni o nominare un Commissario
straordinario.
Art. 19
Il Presidente rappresenta
l’associazione, convoca e presiede il Consiglio, firma gli atti
della pro-loco ed adempie alle funzioni a lui delegate dal
Consiglio.
Art. 20
Il Vice Presidente coadiuva il
Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 21
Il Presidente può, in caso d’urgenza,
deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica
nella successiva riunione.
Copia delle deliberazioni d’urgenza
adottate dal Presidente devono essere inviate, entro 5 (cinque)
giorni, all’Ente Provinciale Turismo di Rieti.
Art. 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da tre membri.
I Membri, da scegliersi tra i soci,
sono eletti dall’Assemblea, con votazione a scrutinio segreto e
separatamente da quella per le elezioni del Consiglio.
Risulteranno eletti i tre Soci che
avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i tre sceglieranno tra
loro il Presidente.
In caso di vacanza, saranno nominati
coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle ultime
elezioni.
Nel caso che non sia possibile
provvedere a sostituzioni, si dovranno tenere nuove elezioni per il
rinnovo dell’intero Collegio.
Art. 23
I membri del Collegio dei revisori dei
Conti sono invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio.
Art. 24
Spetta al Collegio dei Revisori dei
Conti seguire l’andamento amministrativo e contabile
dell’Associazione, esaminare gli schemi di bilancio preventivo e di
conto consuntivo, riferendone all’Assemblea.
Art. 25
Le cariche sociali sono gratuite.
CAP. IV
ENTRATE E AMMINISTRAZIONE
Art. 26
Le entrate della pro-loco sono
costituite:
a)
Dalle quote sociali;
b)
Dai contributi di Enti
pubblici e privati;
c)
Da eventuali oblazioni;
d)
Dai proventi di gestione
permanenti o occasionali.
Art. 27
L’elenco dei beni mobili di proprietà
dell’associazione deve essere trascritto in apposito registro
inventari.
Art. 28
Apposito regolamento amministrativo
dovrà essere redatto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea e
dall’Ente Provinciale Turismo di Rieti.
Art. 29
L’Associazione potrà essere chiamata a
contribuire al finanziamento di iniziative promosse dall’Ente
Provinciale Turismo di Rieti, che investano la zona di competenza o
abbiano valore provinciale.
La pro-loco potrà ricevere dall’ Ente
Provinciale Turismo di Rieti contributi straordinari per particolari
attività o per le spese di allestimento e funzionamento di sedi
sociali ed uffici di informazione.
Tali contributi saranno, comunque,
erogati solo ad avvenuta manifestazione od iniziativa e dietro
presentazione della relativa documentazione giustificativa.
Art. 30
L’ Ente Provinciale Turismo di Rieti
potrà, in qualsiasi momento, fare eseguire ispezioni amministrative,
da parte di propri funzionari.
Art. 31
L’ Ente Provinciale Turismo di Rieti
con apposito atto, potrà procedere allo scioglimento del Consiglio e
alla nomina di un Commissario straordinario, per accertate
deficienze amministrative o per altre gravi irregolarità tali da
compromettere il normale funzionamento dell’associazione.
CAP. V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 32
Per l’iscrizione all’albo, istituito
presso la Regione Lazio – Assessorato al Turismo Spettacolo e Sport,
sono osservate le norme della legge regionale n. 1 dell’8 gennaio
1975.
Art. 33
Lo scioglimento dell’associazione è
deliberato dall’assemblea, con la maggioranza di due terzi dei Soci.
Lo scioglimento è disposto d’ufficio dall’ Ente Provinciale Turismo
di Rieti, nel caso che il Comune venga riconosciuto stazione di
cura, soggiorno o turismo, secondo quanto disposto dall’articolo 2 –
punto 1 – del Decreto 7 gennaio 1965 del Ministero per il Turismo e
lo Spettacolo.
Art. 34
In caso di scioglimento, tutti i beni
della pro-loco, dopo che siano state sanate le eventuali passività,
diventano di proprietà dell’ Ente Provinciale Turismo di Rieti.
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SCHEMA DI REGOLAMENTO
AMMINISTRATIVO
Art. 1
L’associazione deve tenere debitamente
aggiornati i seguenti documenti:
a)
Copia dell’atto
costitutivo dell’associazione, approvato dall’ Ente Provinciale
Turismo di Rieti;
b)
Copia dello Statuto
approvato dall’Assemblea e dall’ Ente Provinciale Turismo di Rieti;
c)
Un registro protocollo
per la corrispondenza;
d)
Una rubrica dei Soci,
con l’indicazione della qualifica: benemerito, sostenitore,
ordinario;
e)
Un registro dei verbali
delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio e delle
deliberazioni del Presidente;
f)
Un registro dei verbali
dei Revisori dei Conti;
g)
Un giornale di cassa per
la registrazione delle entrate e delle uscite;
h)
Un registro inventario
dei beni di proprietà della pro-loco e di quelli avuti in temporanea
consegna dall’ Ente Provinciale Turismo di Rieti.
Art. 2
I fondi dell’associazione debbono
essere depositati in c/c presso una banca locale, il cui nominativo
dovrà essere comunicato all’ Ente Provinciale Turismo di Rieti.
Art. 3
I prelevamenti di denaro presso detta
banca avverranno soltanto a firma abbinata del Presidente o Vice
Presidente e del segretario, che deve provvedere direttamente alla
erogazione dei fondi.
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