CAP. I

COSTITUZIONE - SCOPI

 

Art. 1

Nel Comune di Borbona è costituita una associazione pro-loco, denominata “Pro-Loco Borbona”. La Pro-Loco agisce in collegamento e con il coordinamento dell’Ente Provinciale Turismo di Rieti.

Art. 2

Gli scopi principali che la Pro-Loco si propone sono:

a) Promuovere tutte le iniziative (miglioramento estetico della località, tutela e valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali, incremento dell’attrezzatura ricettiva, miglioramento degli impianti igienico-sanitari, lotta contro i rumori, ecc…) intese ad incrementare il movimento turistico della località ed a rendere più confortevole il soggiorno ai forestieri che la frequentano;

b) Segnalare agli organi competenti gli inconvenienti che si riscontrano nel Comune e che ne pregiudichino il suo sviluppo turistico;

c) Promuovere festeggiamenti, gare, fiere, convegni, spettacoli, gite, escursioni, per attirare nella località turisti e dare svago e diletto a tutti coloro che vi soggiornano; sono, quindi, escluse dalla competenza della pro-loco quelle manifestazioni che non abbiano carattere turistico che siano, comunque, estranee all’ambiente folkloristico, artistico, alle tradizioni ed alle consuetudini del luogo;

d) Istituire una sede sociale ed eventualmente un ufficio di informazioni turistiche, nonché circoli, parchi, impianti sportivi;

e) Assolvere con la massima diligenza, i compiti delegati dall’Ente Provinciale Turismo. 

Art. 3

La pro-loco svolge la sua attività nel territorio del Comune di Borbona. 

Art. 4

La pro-loco dovrà sottoporre al preventivo esame dell’Ente Provinciale Turismo di Rieti i programmi di attività, per ciascun anno, con la dimostrazione dei mezzi di finanziamento. 

Art. 5

La pro-loco è apolitica e svolge funzioni esclusivamente di carattere turistico. 

 

CAP. II

SOCI

 

Art. 6

Sono soci della pro-loco tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio, che decide a maggioranza; contro la decisione del Consiglio è ammessa, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, ricorso al Presidente dell’Ente Provinciale Turismo di Rieti che decide in via definitiva. 

Art. 7

I Soci si dividono in benemeriti, sostenitori e ordinari.

Sono Soci benemeriti coloro che versano una quota annua non inferiore a 3 (tre) volte la quota del Socio ordinario; sono Soci sostenitori coloro che versano una quota annua non inferiore a 2 (due) volte la quota del Socio ordinario; sono Soci ordinari coloro che versano la quota annua stabilità dal Consiglio Direttivo.

Le quote debbono essere versate entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno. 

Art. 8

I Soci hanno diritto:

a) A frequentare i locali dell’associazione;

b) A partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;

c) Ad eleggere i membri del Consiglio.

Ogni socio, in regola con il pagamento delle quote sociali, ha diritto ad un voto. 

Art. 9

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità. In quest’ultimo caso, decide il Consiglio a maggioranza dei componenti; contro tale decisione è ammesso ricorso, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica, al Presidente dell’Ente Provinciale Turismo di Rieti che decide in via definitiva. 

 

CAP. III

ORGANI

 

Art. 10

Gli organi della pro-loco sono:

a) L’Assemblea generale dei soci;

b) Il Consiglio;

c) Il Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Art. 11

L’Assemblea è composta di tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali. 

Art. 12

L’Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l’anno; entro il 30 (trenta) ottobre, per l’esame del bilancio preventivo ed entro il 31 (trentuno) marzo, per l’esame del conto consuntivo; straordinariamente quando lo deliberi, a maggioranza assoluta, il Consiglio o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci. 

Art. 13

Le convocazioni dell’assemblea avvengono almeno otto giorni prima, mediante affissione di manifesti pubblici all’esterno della Sede Sociale ed all’Albo del Comune e, qualora sia possibile, mediante avviso al domicilio dei Soci.

Almeno dieci giorni prima, deve esserne data comunicazione all’Ente Provinciale Turismo di Rieti che potrà inviare un proprio rappresentante per assistere alla seduta.

Nell’avviso di convocazione deve essere indicato;

a) Il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione; quest’ultima dovrà tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione;

b) L’ordine del giorno. 

Art. 14

Le adunanze dell’Assemblea sono valide con l’intervento in proprio o per delega di almeno due terzi dei Soci in prima convocazione, e in seconda con la partecipazione, e in seconda con la partecipazione minima di un terzo dei Soci.

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie è richiesto, sia in prima che in seconda convocazione , il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci e la relativa delibera è sottoposta alla rettifica dell’Ente Provinciale Turismo di Rieti.

Copia del verbale della riunione deve essere inviato, entro 10 (dieci) giorni, all’Ente Provinciale Turismo di Rieti.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e non può ricevere più di due deleghe; la delega dovrà essere fatta per iscritto. 

Art. 15

Spetta all’Assemblea:

a) Eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio ed i Revisori dei Conti;

b) Discutere ed approvare i programmi di attività elaborati dal Consiglio;

c) Discutere ed approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

d) Deliberare le modifiche dello Statuto. 

Art. 16

Il Consiglio, composto da sette membri, è eletto, con votazione a scrutinio segreto, dall’Assemblea; di esso fa parte, quale membro di diritto, il Sindaco od un assessore del Comune, all’uopo delegato.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote, sono elettori e possono essere eletti. Risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i membri scaduti sono rieleggibili.

In caso di vacanza entrano a far parte del Consiglio coloro che seguono, come numero di voti, gli eletti nella ultima votazione.

Nel caso che la maggioranza dei membri del Consiglio, per qualsiasi ragione, dovesse recedere dalla carica, l’Ente Provinciale Turismo di Rieti potrà indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario. 

Art. 17

Spetta al Consiglio:

a) Eleggere a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti, fra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente; non possono assumere le suddette cariche il Sindaco ed il suo delegato.

b) La nomina del Presidente e del Vice Presidente deve essere ratificata dall’Ente Provinciale Turismo di Rieti; in caso di mancato accordo, dopo tre sedute del Consiglio, l’Ente Provinciale del Turismo di Rieti potrà fare indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario.

c) Nominare il Segretario dell’associazione, da scegliere fra i Soci della pro-loco, che non ricoprano cariche nel Consiglio o nel Collegio dei Revisori;

d) Promuovere tutte le attività previste dallo Statuto;

e) Predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all’esame dell’Assemblea;

f)   Predisporre l’ordine del giorno per le Assemblee e le relative convocazioni;

g) Nominare i rappresentanti dell’associazione in seno agli organismi ove tale rappresentanza sia richiesta;

h) Redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i regolamenti di particolari eventuali attività della pro-loco. 

Art. 18

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga richiesto da almeno due terzi dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Copie dei verbali delle riunioni del Consiglio devono essere trasmesse, entro 10 (dieci) giorni all’Ente Provinciale Turismo di Rieti.

In caso di carenza di funzionamento del Consiglio, l’Ente Provinciale Turismo di Rieti.

In caso di carenza di funzionamento del Consiglio, l’Ente Provinciale Turismo di Rieti, dopo opportuni accertamenti, potrà indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario. 

Art. 19

Il Presidente rappresenta l’associazione, convoca e presiede il Consiglio, firma gli atti della pro-loco ed adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio. 

Art. 20

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 

Art. 21

Il Presidente può, in caso d’urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

Copia delle deliberazioni d’urgenza adottate dal Presidente devono essere inviate, entro 5 (cinque) giorni, all’Ente Provinciale Turismo di Rieti. 

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

I Membri, da scegliersi tra i soci, sono eletti dall’Assemblea, con votazione a scrutinio segreto e separatamente da quella per le elezioni del Consiglio.

Risulteranno eletti i tre Soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti; i tre sceglieranno tra loro il Presidente.

In caso di vacanza, saranno nominati coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere a sostituzioni, si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio. 

Art. 23

I membri del Collegio dei revisori dei Conti sono invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio. 

Art. 24

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti seguire l’andamento amministrativo e contabile dell’Associazione, esaminare gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo, riferendone all’Assemblea. 

Art. 25

Le cariche sociali sono gratuite.

 

CAP. IV

ENTRATE E AMMINISTRAZIONE

 

Art. 26

Le entrate della pro-loco sono costituite:

a) Dalle quote sociali;

b) Dai contributi di Enti pubblici e privati;

c) Da eventuali oblazioni;

d) Dai proventi di gestione permanenti o occasionali. 

Art. 27

L’elenco dei beni mobili di proprietà dell’associazione deve essere trascritto in apposito registro inventari. 

Art. 28

Apposito regolamento amministrativo dovrà essere redatto dal Consiglio ed approvato dall’Assemblea e dall’Ente Provinciale Turismo di Rieti. 

Art. 29

L’Associazione potrà essere chiamata a contribuire al finanziamento di iniziative promosse dall’Ente Provinciale Turismo di Rieti, che investano la zona di competenza o abbiano valore provinciale.

La pro-loco potrà ricevere dall’ Ente Provinciale Turismo di Rieti contributi straordinari per particolari attività o per le spese di allestimento e funzionamento di sedi sociali ed uffici di informazione.

Tali contributi saranno, comunque, erogati solo ad avvenuta manifestazione od iniziativa e dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa. 

Art. 30

L’ Ente Provinciale Turismo di Rieti potrà, in qualsiasi momento, fare eseguire ispezioni amministrative, da parte di propri funzionari. 

Art. 31

L’ Ente Provinciale Turismo di Rieti con apposito atto, potrà procedere allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario straordinario, per accertate deficienze amministrative o per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell’associazione.

  

CAP. V

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 32

Per l’iscrizione all’albo, istituito presso la Regione Lazio – Assessorato al Turismo Spettacolo e Sport, sono osservate le norme della legge regionale n. 1 dell’8 gennaio 1975. 

Art. 33

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, con la maggioranza di due terzi dei Soci. Lo scioglimento è disposto d’ufficio dall’ Ente Provinciale Turismo di Rieti, nel caso che il Comune venga riconosciuto stazione di cura, soggiorno o turismo, secondo quanto disposto dall’articolo 2 – punto 1 – del Decreto 7 gennaio 1965 del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo. 

Art. 34

In caso di scioglimento, tutti i beni della pro-loco, dopo che siano state sanate le eventuali passività, diventano di proprietà dell’ Ente Provinciale Turismo di Rieti.

 

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SCHEMA DI REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 1

L’associazione deve tenere debitamente aggiornati i seguenti documenti:

a) Copia dell’atto costitutivo dell’associazione, approvato dall’ Ente Provinciale Turismo di Rieti;

b) Copia dello Statuto approvato dall’Assemblea e dall’ Ente Provinciale Turismo di Rieti;

c) Un registro protocollo per la corrispondenza;

d) Una rubrica dei Soci, con l’indicazione della qualifica: benemerito, sostenitore, ordinario;

e) Un registro dei verbali delle Assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni del Presidente;

f)   Un registro dei verbali dei Revisori dei Conti;

g) Un giornale di cassa per la registrazione delle entrate e delle uscite;

h) Un registro inventario dei beni di proprietà della pro-loco e di quelli avuti in temporanea consegna dall’ Ente Provinciale Turismo di Rieti. 

Art. 2

I fondi dell’associazione debbono essere depositati in c/c presso una banca locale, il cui nominativo dovrà essere comunicato all’ Ente Provinciale Turismo di Rieti. 

Art. 3

I prelevamenti di denaro presso detta banca avverranno soltanto a firma abbinata del Presidente o Vice Presidente e del segretario, che deve provvedere direttamente alla erogazione dei fondi.

 

 

 

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